| Documentazione prodotta da: |
| Arciconfraternita di Maria Santissima del Carmine |
| Sede della confraternita: |
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Chiesa di Santa Maria del Carmine - Giovinazzo (Ba) |
| Date di esistenza: |
| 1598 - |
| Profilo di storia istituzionale: |
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Le notizie relative alla istituzione dell’Arciconfraternita di Maria Santissima del Carmine si rilevano da una copia delle Regole del 7 marzo 1733 custodita nell’Archivio diocesano di Giovinazzo (ADG, fondo Confraternite, s.c.a.). Essa fu fondata il 23 gennaio 1598 dal vescovo mons. Giovanni Antonio Viperano (1589-1610). Fu scelta come sede la chiesa di Sant’Angelo, che in quel tempo era in rovina, con l’impegno di riedificarla per mezzo delle elemosine dei fedeli e con l’obbligo che la concessione sarebbe stata valida fino a quando non fossero sopravvissuti almeno tre esponenti del sodalizio. In conformità alla vita di Cristo la vita confraternale doveva ispirarsi ai principi della bontà, della perfezione interiore e della carità verso il prossimo. Le disposizioni di ordine morale imponevano di astenersi dalle chiacchiere, dalla pratica dei giochi proibiti e dal proferire bestemmie. Dovere fondamentale per tutti era l’obbedienza ai superiori. Le cariche amministrative principali erano quelle del padre prefetto, del rettore e di due assistenti, sostituibili fra loro, dai quali dipendevano il segretario, il depositario, il maestro dei novizi, il sagrestano ed il portinaio. Il numero massimo dei confratelli era di trentatré unità e, in caso di morte di un confratello o di una pizzocchera (consorella), tutti gli associati dovevano partecipare al corteo funebre indossando l’abito confraternale e portando le torce accese. Il 18 maggio 1776 la Confraternita ottenne da re Ferdinando IV l’assenso alle Regole. In questo documento vengono ribaditi gli obblighi fondamentali del sodalizio, amministrato esclusivamente da gentiluomini. La sua rendita era finalizzata “all’associazione dei defunti poveri”, a compiere opere di carità e a provvedere in parte al mantenimento del “pubblico Maestro di Grammatica”. Essa doveva essere sempre laicale “senza ingerenza alcuna di ecclesiastici” e i parroci non dovevano pretendere alcun compenso per i funerali dei poveri. Nell’assemblea generale del 13 febbraio 1831, presieduta dal priore Bernardo Leone, fu inoltrata la richiesta per ottenere il sovrano beneplacito anche alla fondazione e il titolo di “arcicongrega”, con l’impegno di svolgere assistenza ai condannati a morte. Entrambe le richieste furono accolte, rispettivamente il 24 settembre 1831 e il 12 aprile 1832. Il 19 febbraio 1832 l’assemblea decise all’unanimità di aggiungere alle Regole già in vigore altri undici articoli che ottenero l’approvazione del sovrano il I ottobre 1832. La Confraternita continuò a svolgere le sue mansioni assistenziali e spirituali fino a quando, con la legge Crispi sulle opere Pie del 17 luglio 1890, le congregazioni ed altri istituti simili furono equiparate alle istituzioni pubbliche di beneficenza e assoggettate alle disposizioni della legge, qualora fosse venuto a mancare il fine o fossero state ritenute superflue. Anche la Confraternita del Carmine dovette subire questa trasformazione che fu decretata il 15 ottobre 1909 in quanto, trovandosi a pochi metri di distanza dalla parrocchia della Chiesa Madre, che provvedeva alle messe festive, si ritenne superfluo che essa continuasse ad esercitare il culto. Una parte del patrimonio fu devoluto per il mantenimento dell’asilo d’infanzia del comune di Giovinazzo e la restante parte a favore dell’ospedale amministrato dalla Congregazione di carità. Negli anni seguenti la Confraternita, riconosciuta come Ente ecclesiastico, conformemente all’art. 77 del Decreto Legge del 1929, ha continuato a svolgere la sua attività fino al 1960 circa. Recentemente, nel 1995, essa è stata ripristinata per volontà unanime dei soci della Confraternita di S. Francesco da Paola che, essendo dotata di riconoscimento giuridico, ha potuto ottenere l’affidamento della chiesa di S. Giovanni Battista. In questo modo ha usufruito delle disposizioni del recente Concordato (1987) che hanno rideterminato le condizioni per l’utilizzo, da parte di terzi, degli immobili e dei beni sacri di particolare interesse storico di proprietà dello Stato. |